Corresponsione di voucher per baby-sitting: nuova procedura telematica
Con la circolare 75 del 6 maggio 2016, l'Inps aggiorna ed integra quanto disposto con la circolare n. 169/2014 in tema di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting.
L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Tale beneficio è stato prorogato anche per l'anno 2016 dall'art.1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità).
Nel periodo 2013-2015 il servizio è stato erogato sotto forma di voucher cartacei che le madri potevano ritirare presso le sedi Inps. Ma, come precisato con la circolare n. 149 del 12 agosto 2015, l'Istituto non eroga più voucher cartacei.
Pertanto, in applicazione di tale disposizione e in aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal d.lgs. 81/2015, per consentire l'assegnazione dei voucher baby sitting e per la successiva gestione degli stessi senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede, è stata implementata la procedura telematica esistente, introducendo nuove funzionalità Internet.
La nuova procedura telematica di gestione dei voucher prevede che la madre, provvista di PIN,CNS o SPID, accede alla procedura per l’assegnazione del bonus, tramite la voce di menu committente/datori di lavoro, presente nelle funzionalità del lavoro accessorio e sceglie di agire come committente/persona fisica.
Per accedere alla funzionalità e confermare la presa di possesso la madre deve inserire i seguenti dati obbligatori:
- codice fiscale della madre
- codice fiscale del bambino
- numero di domanda
- anno di riferimento
La madre deve procedere alla presa di possesso del bonus nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.
(a cura di Studio Falgares - 06 maggio 2016)
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