Riscritto l’art. 14 della L. 9/2014:
maggiorate le sanzioni previste
In sede di conversione del Decreto Legge 145/2013 (cd Destinazione Italia), è stato riscritto l’art. 14
della L. 9/2014, maggiorando le sanzioni previste in caso lavoro “nero”, violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali.
Tralasciando i passaggi normativi si riportano di seguito le tabelle riepilogative degli importi previsti a seconda della tipologia di violazione commessa.
Maxisanzione "ordinaria" |
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Sanzione minima edittale |
Sanzione massima edittale |
Maggiorazione giornaliera |
Violazioni consumate entro il 23 dicembre 2013 compreso |
1.500 |
12.000 |
150 |
Violazioni consumate dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso |
1.950 |
15.600 |
195 |
Violazioni consumate dal 22 febbraio 2014 |
1.950 |
15.600 |
195 |
Maxisanzione "ordinaria" |
|
Sanzione
ai sensi
art. 13
D.Lgs. n. 124/2004 |
Sanzione
ai sensi
art. 16
L. n. 689/1981 |
Maggiorazione giornaliera
ai sensi
art. 13
D.Lgs.
n. 124/2004 |
Maggiorazione giornaliera
ai sensi
art. 16
L. n. 689/1981 |
Violazioni consumate entro il 23 dicembre 2013 compreso |
1.500 |
3.000 |
37,50 |
50 |
Violazioni consumate dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso |
1.950 |
3.900 |
48,75 |
65 |
Violazioni consumate dal 22 febbraio 2014 |
Non applicabile |
3.900 |
Non applicabile |
65 |
Maxisanzione "affievolita"
("nel caso ai cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo") |
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Sanzione minima edittale |
Sanzione massima edittale |
Maggiorazione giornaliera |
Violazioni consumate entro il 23 dicembre 2013 compreso |
1.000 |
8.000 |
30 |
Violazioni consumate dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso |
1.300 |
10.400 |
39 |
Violazioni consumate dal 22 febbraio 2014 |
1.300 |
10.400 |
39 |
Maxisanzione "affievolita"
("nel caso ai cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo") |
|
Sanzione
ai sensi
art. 13
D.Lgs. n. 124/2004 |
Sanzione ai sensi art. 16
L. n. 689/1981 |
Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 13
D.Lgs. n. 124/2004 |
Giornaliera ai sensi art. 16
L. n. 689/1981 |
Violazioni consumate entro il 23 dicembre 2013 compreso |
1.000 |
2.000 |
7.5 |
10 |
Violazioni consumate dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso |
1.300 |
2.600 |
9.75 |
13 |
Violazioni consumate dal 22 febbraio 2014 |
Non applicabile |
2.600 |
Non applicabile |
13 |
Sanzioni in materia di orario di lavoro
Durata media
dell'orario
di lavoro |
Regime sanzionatorio per violazioni commesse a far data dal 24 dicembre 2013 |
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. A tal fine, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. |
Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. |
Riposo
settimanale |
Regime sanzionatorio post conversione D.L. n. 145/2013 |
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. |
Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 800 a euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque lavoratori periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. |
Riposo
giornaliero |
Regime sanzionatorio post conversione D.L. n. 145/2013 |
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. |
Sanzione amministrativa da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 600 a 2.000 curo. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 1.800 a 3.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. |
Revoca del provvedimento di sospensione
dell'attività imprenditoriale
Anche in relazione al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 il legislatore è intervenuto stabilendo che le "somme aggiuntive" da versare ai fini della revoca del provvedimento stesso (sia di quello adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro che delle Asl) sono aumentate del 30%.
Anche in tal caso la legge di conversione ha inteso mantenere l'aumento del 30% già previsto dal D.L. n. 145/2013. Pertanto, il Ministero precisa che, come già chiarito con nota n. 22277/2013 (cfr. notizia del 9/1/2014), i nuovi importi da versare per la revoca del predetto provvedimento (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2014, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.
(a cura di Studio Falgares - 10 marzo 2014)
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